Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettera a

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 14 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati  di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni. 

Sindaco metropolitano

  1. Il Sindaco metropolitano è il legale rappresentante dell’Ente, nonché l’organo responsabile

dell’Amministrazione della Città metropolitana. Egli rappresenta tutti i cittadini facenti parte della

comunità metropolitana. Dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni

causa che comporti la decadenza dalla carica stessa di Sindaco.

  1. In particolare, il Sindaco metropolitano:
    1. convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
    2. attua gli indirizzi generali del Consiglio metropolitano;
    3. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio;
    4. può sottoporre al parere del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza;
    5. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
    6. approva il regolamento sugli uffici e i servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e ne nomina i responsabili;
    7. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
    8. nomina il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Vicesindaco;
    9. può conferire le deleghe a consiglieri e vicesindaco;
    10. nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti della Città metropolitana in seno ad enti, aziende, società ed organismi comunque denominati, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio;
    11. può nominare, sentito il Consiglio metropolitano, autorità amministrative indipendenti per la tutela di interessi deboli e/o particolarmente rilevanti, tra cui, in particolare, minori, detenuti e pari opportunità;
    12. propone al Consiglio metropolitano gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
    13. adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio metropolitano o alla Conferenza metropolitana, nonché al Segretario Generale, al Direttore generale e ai Dirigenti;
    14. può delegare al Vicesindaco la procura alle liti.
  2. Entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, il Sindaco presenta al Consiglio metropolitano ed alla Conferenza metropolitana un documento contenente le 15 linee programmatiche relative all’azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi trenta giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il Sindaco metropolitano presenta il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua approvazione.
Contenuto inserito il 14-07-2022 aggiornato al 30-03-2023

Consiglio Metropolitano

  1. Il Consiglio metropolitano esercita le seguenti competenze:
    1. propone alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;
    2. adotta gli atti generali di indirizzo politico e di programmazione, con particolare riferimento alla mobilità ed alla viabilità di interesse della Città metropolitana, nonché, alla raccolta, elaborazione dei dati, informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano;
    3. adotta ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano, in particolare gli schemi di bilancio di previsione e del conto consuntivo previa acquisizione, per questi due ultimi atti, del parere della Conferenza metropolitana;
    4. ratifica entro 60 giorni le variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza con delibera del Sindaco metropolitano e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
    5. si esprime sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi;
    6. adotta gli indirizzi e i regolamenti per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e  organismi comunque denominati;
    7. approva l’adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;
    8. approva le modifiche degli statuti delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato partecipate dalla Città metropolitana;
    9. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda, i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell’Ente, con esclusione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
    10. approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di organizzazione dei servizi pubblici e di interesse generale in ambito metropolitano;
    11. delibera i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
    12. approva gli atti finalizzati alla costituzione di nuove zone omogenee, previo parere della Conferenza metropolitana;
    13. adotta e aggiorna il Piano strategico triennale e il Piano Territoriale metropolitano da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
    14. adotta gli atti di indirizzo, pianificazione, programmazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico, sociale e culturale;
    15. adotta atti relativi alle convenzioni tipo tra la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni e/o le Associazioni dei Comuni che ne fanno parte, nonché, quelli tra la Città metropolitana e gli altri Enti Locali, anche di Area Vasta: Nazionali, Europei e Internazionali;
    16. approva i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
    17. autorizza la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l’erogazione dei prestiti obbligazionari;
    18. effettuata periodicamente la ricognizione e il controllo degli organismi partecipati, e quindi stabilisce per quali di essi deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni.
Contenuto inserito il 30-03-2023 aggiornato al 30-03-2023

Ricerca

Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico